Statuto

Testo approvato al XIII Congresso Nazionale AICS Ostia (Roma) 1 -
2 - 3 dicembre 2006 Approvato dalla Giunta Nazionale del CONIcon
deliberazione n. 20 del 9 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 7, comma
5, lett. m) dello Statuto CONI
CAPO 1
Art. 1 - Costituzione e Scopi
L'Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) si ispira agli
ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi
della carta dei diritti dell'uomo ed ai principi del libero
associazionismo; agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei
Paesi dell'Unione Europea per favorire l'elevazione culturale e
migliorare la condizione psico-fisica dei propri associati e dei
cittadini in generale, degli italiani all'estero e degli immigrati
in Italia; opera per tutelarne formalmente e concretamente i diritti
quali utenti e partecipanti alle attività di cui all'art. 3
organizzate dall'AICS.
L'Associazione ha sede a Roma in Via Barberini 68. La durata
dell'Associazione è illimitata.L'AICS è riconosciuta dal CONI in
qualità di Ente di Promozione Sportiva in quanto ha, quale fine
istituzionale, la promozione e l'organizzazione di attività
fisico-sportive con finalità competitive, ricreative e formative. In
tale veste svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle
regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive
Nazionali e delle Discipline Associate. Può stipulare apposite
convenzioni nel rispetto dei Regolamenti emanati dalle stesse con le
Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Associate per il miglior
raggiungimento delle rispettive finalità. Garantisce l'osservanza
del principio di democrazia interna e di pari opportunità.
L'AICS è Associazione di promozione sociale "no profit" ed è
riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente le cui finalità
hanno carattere assistenziale e dal Dipartimento della Protezione
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale
organizzazione di volontariato. E' iscritta al Registro Nazionale
delle Associazioni di Promozione Sociale.
Art. 2 - Finalità e Pari Opportunità
L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate
al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di
chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.
Nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1 l'AICS si
impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini,
dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque
svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico alle
attività di cui all'art. 3. Ciò potrà avvenire anche mediante
speciali progetti che favoriscano la creazione e la salvaguardia di
opportunità di lavoro o attraverso gruppi di volontariato che
prestino la loro opera gratuitamente con le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti. L'AICS non persegue fini di lucro.
Art. 3 - Settori
L'AICS promuove ed organizza attività nei seguenti settori:
- Sport ed attività motoria in genere (con riferimento al
provvedimento CONI n. 1252/03 e all'art. 2 della nuova disciplina
dei rapporti tra CONI ed Enti di Promozione Sportiva)
- Cultura, letteratura, arte, spettacolo, musica, cinema, teatro;
- Formazione, educazione, istruzione;
- Tutela dell'ambiente e dei beni culturali;
- Informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
- Turismo, turismo sociale e rurale, agriturismo;
- Giochi, hobbies, ricreazione;
- Volontariato sociale;
- Assistenza;
- Protezione civile;
- Formazione professionale;
- Tutela dei diritti del consumatore e, più in generale, del
cittadino.
Art. 4 - Attività
Le articolazioni di cui all'art. 7: i circoli, le associazioni e le
società sportive dilettantistiche, i centri polivalenti affiliati,
nell'ambito e per il perseguimento dei fini statutari, senza
finalità di lucro, in tutti i settori di cui all'art. 3, possono,
anche con la collaborazione e/o per conto e/o con il finanziamento
della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti
Pubblici di loro derivazioni, nonché degli Enti Locali:
- Organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate
attività previste dallo Statuto;
- Costruire, attrezzare, gestire impianti e spazi per
l'addestramento e la pratica dello sport e delle attività motorie in
generale; spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e
attività musicali; strutture ricettive, di ristorazione, spacci
interni per la somministrazione di alimenti e bevande, centri di
incontro e di ricreazione, biblioteche, ludoteche, sale da ballo,
strutture informative, formative, di ricerca e studio.
L'AICS può:
- Stipulare accordi o aderire ad altre associazioni o comitati
nazionali e/o internazionali (quali CSIT e FISpT).
- Collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o
tramite proprie strutture operative;
- Promuovere e/o costituire Associazioni, Istituti, Fondazioni,
Cooperative e/o altri enti di carattere strumentale, per la gestione
sul territorio a tutti i livelli di progetti in materia di
associazionismo sociale; per la realizzazione di specifici obiettivi
e per la gestione diretta di determinati servizi.
Con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 (GU 20 giugno 2001, n.
141) l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex
art. 111, commi 3,4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte
sui Redditi DPR 22-12-1986 n. 917) per le Associazioni di Promozione
Sociale comprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma lettera E
della Legge 25-8-91 n. 287 le cui finalità assistenziali sono
riconosciute dal Ministero dell'Interno.
Art. 5 - Adesioni
All'AICS possono aderire (senza diritto di voto) - tramite i
Comitati Provinciali, Interprovinciali e Zonali - Circoli,
Associazioni sportive, Associazioni, Enti e sodalizi in genere che
ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo Statuto
nazionale, si impegnino ad osservarne i regolamenti. Le Associazioni
sportive devono essere riconosciute ai fini sportivi dalla Direzione
Nazionale se delegata dal Consiglio Nazionale del CONI. All'AICS
possono altresì aderire Associazioni di livello nazionale e
territoriale che abbiano finalità affini e complementari. Le
adesioni di Associazioni a carattere nazionale avvengono su
specifici patti e convenzioni approvati dalla Direzione Nazionale.
Le adesioni di associazioni su base regionale o locale sono di
competenza dei rispettivi comitati.
Capo II
Art. 6 - Articolazioni
L'Associazione a livello territoriale si articola in:
- Comitati Provinciali, Comitati Interprovinciali e Comitati Zonali;
- Comitati Regionali.
Art. 7 - Affiliazioni e tesseramento
I circoli, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, i
centri polivalenti sono le strutture di base dell'Associazione.
Hanno un proprio statuto, in armonia con quello nazionale, ed hanno
autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, con l'assenza
di fini di lucro. Aderiscono all'AICS con un rapporto di
"affiliazione" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale,
dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi
dell'AICS.
Gli statuti delle società ed associazioni sportive dilettantistiche
e successive modifiche ed integrazioni che aderiscono
all'Associazione devono essere costituiti ai sensi dell'art. 90
della legge n. 289/02 e devono essere approvati ai fini sportivi
dalla Giunta nazionale del CONI, salvo delega all' AICS.
Le società sportive devono ottenere il riconoscimento ai fini
sportivi da parte del Consiglio Nazionale del CONI, salvo delega
riconosciuta all'AICS.
Gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla
legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle
norme ed alle direttive del CONI, come da deliberazione del
Consiglio Nazionale del CONI n. 1273.
L'affiliazione ha durata annuale.
La qualifica di affiliato cessa:
- Per mancato acquisto del numero minimo delle tessere stabilito
annualmente dalla Direzione Nazionale;
- Per mancato pagamento della quota di affiliazione;
- Per recesso o per scioglimento volontario dell'organismo
affiliato;
- Per inattività durante l'ultimo anno sociale;
- Per revoca dell'affiliazione a seguito della perdita dei requisiti
richiesti per i circoli, per le associazioni e per le società
sportive dilettantistiche, per i centri polivalenti.
- Per gravi infrazioni alle norme dell'Associazione accertate dagli
Organi di Giustizia e dagli stessi Organi comminata.
A seguito delle decadenze sopra riportate è fatto assoluto divieto
dell'utilizzo del logo AICS.
L'adesione dei singoli cittadini all'AICS avviene tramite le
strutture di base con il rilascio della tessera sociale.
La tessera distribuita ai soci in Italia è unica ed ha valore
annuale. La tessera consente di partecipare alle attività, nonché di
usufruire dei servizi dell'AICS e di tutte le sue strutture di base
(circoli, associazioni sportive, società sportive, centri
polivalenti, etc.) e dà il diritto a candidarsi alle cariche
elettive, se in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. E'
garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi,
secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532,
secondo comma, del Codice Civile.
I circoli, le associazioni sportive, le società sportive, i centri
polivalenti per essere affiliati devono avere almeno 25 soci (Tipo
A) e 100 (Tipo B).
In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al
pagamento di quanto ancora dovuto all'AICS ed agli altri affiliati.
I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli affiliati cessati
sono personalmente responsabili e solidalmente tenuti
all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente e sono
passibili delle sanzioni previste dalle norme sociali per
l'inosservanza degli stessi.
I tesserati alle società ed associazioni sportive accettano il
Codice di comportamento deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI
con provvedimento n. 1270 del 15 luglio 2004.
Il tesseramento cessa:
- Per il verificarsi di uno dei casi su indicati;
- Per cessazione della carica o per perdita della qualifica che lo
ha determinato;
- Per ritiro della tessera a seguito di sanzioni comminate dai
competenti organi di giustizia.
La qualifica di socio si perde per:
- Mancato rinnovo della tessera;
- Dimissioni;
- Sospensione o espulsione;
- Decesso;
- Mancata osservanza delle disposizioni dello Statuto e del
regolamento o degli Organismi di garanzia e Controllo.
Art. 8 - Organi provinciali
Sono Organi dell'Associazione a livello provinciale:
§ Il Congresso
§ L'Assemblea
§ Il Consiglio
§ Il Presidente
§
§ Il Collegio dei Revisori Contabili
§ Il Collegio dei Probiviri
L'organizzazione dell'AICS si ispira ai criteri del federalismo e
del decentramento sul territorio. Le strutture territoriali
dell'AICS di cui all'art. 6 hanno autonomia organizzativa,
patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e
Regolamento purchè non in contrasto con il presente Statuto. Hanno
natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 36 e seguenti del C.C. e rispondono con il loro
patrimonio delle obbligazioni assunte. I poteri e le funzioni di
tali strutture non possono essere in contrasto con quelle
dell'Associazione Nazionale. Non possono prestare garanzie neanche a
favore degli Enti Associati, né porre in essere atti od attività di
natura economica, tranne che per quelli di diretta attuazione delle
finalità statutarie.
L'insieme dei circoli, delle associazioni sportive e dei centri
polivalenti, purché non inferiori a 3 ed aventi diritto a voto che
hanno sede nel territorio di una provincia, costituisce il Comitato
Provinciale in ogni provincia del territorio nazionale.
Conformemente al punto 2 dei principi emanati dal CONI è istituita
la figura del Delegato, in presenza di un numero di circoli,
associazioni, società inferiore a 3, per coordinare l'attività delle
associazioni presenti nella provincia.
h Il Congresso Provinciale:
E' costituito dai legali rappresentanti dei circoli, delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche, dei centri
polivalenti affiliati e riaffiliati per l'anno in corso che hanno
diritto al voto.
Il Congresso Provinciale è convocato prima del Congresso Nazionale
dal Presidente Provinciale a seguito di deliberazione del Consiglio
Direttivo Provinciale e si celebra secondo le norme approvate dal
Consiglio Nazionale, in via straordinaria quando ne facciano
richiesta al Comitato Regionale la maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo Provinciale o la maggioranza degli aventi
diritto a voto, comunque secondo le norme del Congresso Nazionale.
Il Congresso Provinciale elegge democraticamente, ogni quattro anni,
con votazioni separate il Consiglio Direttivo Provinciale, il
Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio
provinciale dei Revisori Contabili e il suo Presidente, il Collegio
provinciale dei Probiviri e il suo Presidente, i delegati al
Congresso Regionale nel numero di uno ogni 20 (o frazione) circoli,
associazioni, società sportive dilettantistiche e centri
polivalenti, i delegati al Congresso Nazionale nel numero di uno
ogni 50 (o frazione), gli organi di controllo contabile, di
disciplina e garanzia interne, verifica quadriennalmente il
Rendiconto economico finanziario consuntivo.
L'Assemblea annuale degli eletti dal Congresso Provinciale fra i
propri delegati, composta da 7 (fino a 30 circoli, associazioni e
società sportive), da 11 (fino a 100) e da 15 (oltre 100), convocata
dal Presidente del Comitato Provinciale, approva i rendiconti
economico finanziari preventivo e consuntivo.
Per le Assemblee e per i Congressi è prevista, in prima
convocazione, un quorum costitutivo pari alla metà dei delegati ed
in seconda convocazione, a prescindere dal numero dei presenti,
conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
L'Assemblea annuale è convocata dal Presidente entro il 30 aprile.
h Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 7 componenti
(fino a 30 circoli, associazioni e società sportive), da 11 (fino a
100) e da 15 (oltre i 100).
Attua gli indirizzi del Congresso, assegna gli incarichi di lavoro,
approva le domande di affiliazione delle strutture di base.
Sottoscrive i patti e convenzioni di cui all'art. 5.
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Provinciale
e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di
ordinaria amministrazione e, su specifica delega del Consiglio
Provinciale, i poteri di straordinaria amministrazione.
Il Presidente, in caso di impedimento sarà sostituito dal Vice
Presidente.
Il Presidente predispone per l'Assemblea annuale Rendiconti
economici-finanziari, preventivo e consuntivo. Le riunioni sono
valide con la presenza del 51% dei componenti. Delibera a
maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto
di chi presiede la riunione.
h Il Collegio Provinciale dei Revisori Contabili: E' composto da 3
membri effettivi e 2 supplenti scelti fra persone in possesso di
specifica professionalità (anche non tesserati). Il quorum
costitutivo è pari alla maggioranza dei Revisori Contabili.
Adempie alle verifiche amministrativo-contabili e ai compiti
istituzionali. Le relative delibere sono assunte a maggioranza
assoluta.
Interviene alle riunioni degli organi deliberanti. Per le
sostituzioni e le decadenze si rinvia al Codice Civile.
Il Presidente del Collegio è eletto dal Congresso separatamente
dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile e deve
essere iscritto all'Albo dei Revisori o dei dottori Commercialisti.
Il Presidente predispone per l'Assemblea dei delegati una relazione
scritta che accompagna i rendiconto/finanziario preventivo e
consuntivo annuali.
Presenta all'Assemblea Congressuale una relazione scritta sulla
conduzione finanziaria del quadriennio.
h Il Collegio Provinciale dei Probiviri:
È composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Delibera a maggioranza dei voti. La riunione è valida con la
presenza di tre membri.
E' competente in primo grado circa le questioni disciplinari degli
associati e delle strutture di cui sopra.
Ove particolari esigenze territoriali al fine di una maggiore
funzionalità organizzativa lo richiedesse è data facoltà di
costituire il Comitato Interprovinciale ossia l'insieme dei circoli,
delle associazioni sportive, dei centri polivalenti che hanno sede
nel territorio di più province. Il Comitato Interprovinciale si
costituisce su proposta del o dei Comitati Provinciali interessati
con deliberazione del o dei Comitati Regionali di riferimento
sentito il parere della Direzione Nazionale. Il Comitato
Interprovinciale così costituito ha le stesse prerogative del
Comitato Provinciale e sostituisce, a tutti gli effetti, i Comitati
Provinciali del territorio di riferimento. Gli organi del Comitato
Interprovinciale così costituito e le loro attribuzioni sono
regolati secondo quanto previsto per il Comitato Provinciale.
Il Comitato Provinciale, al fine di una più radicale presenza sul
territorio, può prevedere nel proprio regolamento i criteri di
individuazione e di costituzione di uno o più Comitati Zonali.
Il Comitato Zonale si costituisce su proposta del Comitato
Provinciale, con deliberazione del Comitato Regionale. Il Comitato
Zonale è autonomo ed ha le stesse prerogative del Comitato
Provinciale. Gli organi del Comitato Zonale e le loro attribuzioni
sono regolati secondo quanto previsto per il Comitato Provinciale.
Art. 9 - Organi regionali
In analogia con quelli provinciali, sono organi a livello regionale
quelli previsti dall'art. 8.
L'insieme dei Circoli, delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche e dei Centri polivalenti affiliati che hanno sede
in ogni Regione del territorio Nazionale, purché non inferiori a tre
ed aventi diritto a voto, costituisce il Comitato Regionale (salvo
le Regioni che hanno meno di 3 Province).
Sono organi del Comitato Regionale:
h Il Congresso Regionale:
E' costituito dai Delegati eletti nei Congressi Provinciali,
Interprovinciali e Zonali.
In via ordinaria è convocato dal Presidente Regionale a seguito di
deliberazione del Comitato Direttivo Regionale ogni 4 anni e
comunque non oltre 1 mese dopo la celebrazione del Congresso
Nazionale. In via straordinaria quando ne facciano richiesta alla
Direzione Nazionale la maggioranza dei componenti il Consiglio
Direttivo Regionale o la maggioranza degli aventi diritto a voto
comunque secondo le norme del Congresso Nazionale.
Il Congresso Regionale elegge democraticamente, ogni quattro anni,
con votazioni separate il Presidente, il Vice Presidente, il
Consiglio Direttivo Regionale, il Collegio Regionale dei Revisori
Contabili e il suo Presidente, il Collegio Regionale dei Probiviri e
il suo Presidente.
L'Assemblea Regionale annuale degli eletti dal Congresso Regionale
fra i propri delegati [7 (fino a 30 circoli, associazioni e società
sportive), 11 (fino a 100) e 15 (oltre 100)] convocata dal
Presidente Regionale approva i rendiconti economico-finanziari
preventivo e consuntivo.
Per le Assemblee e per i Congressi è previsto, in prima
convocazione, un quorum costitutivo pari alla metà dei delegati ed
in seconda convocazione, a prescindere dal numero dei presenti,
conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
h Il Comitato Direttivo Regionale, composto da 7 componenti (fino a
3 province), 11 (fino a 10), 15 (oltre 10 province), attua
gli indirizzi generali del Congresso, assegna gli incarichi di
lavoro, mantiene rapporti con la Regione e gli Enti Locali e gli
altri Enti e Istituzioni a carattere regionale, elabora progetti
finalizzati a finanziamenti regionali.Convalida la richiesta dei
congressi Provinciali straordinari (vedi comma 6 art.8); decide
sulle richieste circa la costituzione dei Comitati Zonali e
Interprovinciali; Gestisce le iniziative nazionali nei settori di
cui all'art. 3 del presente Statuto su delega della Direzione
Nazionale; sottoscrive i patti e le convenzioni di cui all'art. 5.
Le riunioni sono valide con la presenza del 51% dei componenti.
Delibera maggioranza dei presenti.In caso di parità di voto prevale
il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio Direttivo
Regionale deve essere convocato se richiesto dalla metà più uno dei
componenti.
h Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato
Regionale e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e
di ordinaria amministrazione e, su specifica delega del Consiglio
Regionale, i poteri di straordinaria amministrazione.
Predispone per l'Assemblea Regionale il Rendiconto
economico-finanziario preventivo e consuntivo.
Il Presidente, in caso di impedimento sarà sostituito dal Vice
Presidente.
h Il Collegio Regionale dei Revisori Contabili è composto da 3
membri effettivi e 2 supplenti scelti fra persone in possesso di
specifica professionalità (anche non tesserati). Il quorum
costitutivo è pari alla maggioranza dei Revisori Contabili.
Adempie alle verifiche amministrativo-contabili ed ai compiti
istituzionali. Le relative delibere sono assunte a maggioranza
assoluta.
Interviene alle riunioni degli organi deliberanti.
Il Presidente del Collegio è eletto dal Congresso separatamente
dagli altri componenti, come disposto dal Codice Civile e deve
essere iscritto all'Albo dei Revisori o dei dottori Commercialisti.
Elegge il Presidente nell'ambito dei suoi tre membri effettivi.
Predispone per l'Assemblea Regionale una relazione scritta che
accompagna i rendiconto/finanziario preventivo e consuntivo annuali.
Per le sostituzioni e le decadenze si rinvia al Codice Civile.
h Il Collegio Regionale dei Probiviri:
È composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Delibera a maggioranza dei voti. La riunione è valida con la
presenza di tre membri.
E' competente , organo di appello avverso i provvedimenti emessi in
primo grado dal Collegio Provinciale dei Probiviri circa le
questioni disciplinari relative ai dirigenti provinciali e circa
quelle relative agli associati delle strutture di cui all'art. 8 del
presente Statuto.
Capo III
Art. 10 - Organi Nazionali
Tutte le cariche dell'Associazione hanno durata quadriennale
Sono Organi dell'Associazione Nazionale:
§ Il Congresso Nazionale.
§ Il Consiglio Nazionale.
§ La Direzione Nazionale.
§ Il Presidente dell'Associazione.
§ Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili.
§ Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
§ Il Collegio Nazionale dei Garanti.
§ Il Procuratore Sociale.
Art. 11 - Congresso Nazionale
h Il Congresso Nazionale è la massima assise dell'Associazione.
Partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi
Provinciali secondo le disposizioni dell'art. 8.
I delegati potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti
risultanti dai verbali.
Le candidature per essere ammesse alla votazione dei Congressi
(Provinciale, Regionale e Nazionale) debbono essere presentate,
almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Congresso e
debbono essere sottoscritte da delegati che rappresentino almeno il
20% degli aventi diritto al voto.
In via ordinaria è convocato dal Presidente Nazionale ed indetto
dalla Direzione Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, ogni
quattro anni entro il 31 marzo dell'anno successivo al quadriennio
olimpico. In prima convocazione è necessaria la presenza di almeno
la metà dei delegati ed in seconda convocazione il Congresso è
valido qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle
disposizioni del Codice Civile. In via straordinaria quando lo
richiedano la maggioranza delle associazioni e società affiliate
aventi diritto al voto o la maggioranza dei membri della Direzione
Nazionale. La richiesta del Congresso Straordinario va rivolta al
Presidente Nazionale che provvederà alla convocazione del Congresso
stesso entro 30 giorni dalla richiesta ed alla celebrazione entro i
successivi 15 giorni. Il Congresso Straordinario si tiene secondo le
norme del precedente Congresso Nazionale. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei delegati presenti.
Determina gli indirizzi generali dell'Associazione.
Approva lo Statuto Nazionale.
Elegge con votazioni separate il Presidente Nazionale, la Direzione
Nazionale, il Consiglio Nazionale e il suo Presidente, il Collegio
Nazionale dei Revisori Contabili e il suo Presidente, il Collegio
Nazionale dei Probiviri e il suo Presidente, il Collegio Nazionale
dei Garanti e il suo Presidente. Elegge altresì il Presidente
Onorario con una maggioranza qualificata dei 4/5 dei delegati.
In tutti i Congressi sia nazionali che territoriali, si vota a
scrutinio segreto.
Non possono partecipare ai Congressi, sia nazionali che
territoriali, i soggetti non in regola con le quote sociali o che
abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da
parte degli organi di giustizia.
Art. 12 - Consiglio Nazionale
h Il Consiglio Nazionale è l'Assemblea rappresentativa degli
Associati.
- E' composto da un numero di 111 membri effettivi (art.9). Sono
altresì eletti 34 membri supplenti.
Il Consiglio Nazionale sostituisce con i membri supplenti i propri
membri venuti a mancare per dimissioni, decadenza o altre cause,
scegliendo in base alla graduatoria della stessa provincia o
regione.
Il Consiglio Nazionale si riunisce, di norma, due volte l'anno su
convocazione del suo Presidente sentito il Presidente
dell'Associazione e, quando lo richieda un terzo dei suoi
componenti, in seduta straordinaria.
Il Consiglio Nazionale, garante dell'attuazione delle linee
programmatiche approvate dal Congresso, approva i programmi
pluriennali di attività e approva i rendiconti economico/finanziario
preventivo e consuntivo corredati dalla Relazione, a seguito delle
risultanze del controllo amministrativo-contabile, del Collegio
Nazionale dei Revisori Contabili.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere
presentati al CONI entro i termini dallo stesso previsti.
(Art. 28 comma 2 dello Statuto CONI).
Il Consiglio Nazionale approva i regolamenti predisposti dalla
Direzione Nazionale e quanto previsto dall'art. 28.
Per il Consiglio Nazionale il quorum costitutivo e quello
deliberativo sono previsti dall'art. 21 del Codice Civile.
Art. 13 - Direzione Nazionale
h La Direzione Nazionale eletta dal Congresso Nazionale è l'organo
di gestione dell'Associazione attua le linee programmatiche
approvate dal Congresso.
La Direzione Nazionale è composta dal Presidente dell'Associazione
che la presiede, da due Vice Presidenti e da un numero di 11 membri
eletti dal Congresso. Si riunisce su convocazione del Presidente
dell'Associazione o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Ai lavori della Direzione partecipano, il Presidente Onorario e il
Presidente del Consiglio Nazionale. Inoltre partecipano il
Segretario Amministrativo, il Collegio Nazionale dei Revisori
Contabili nella loro funzione tecnica.
La Direzione Nazionale può inoltre convocare i Responsabili
operativi per quanto di loro competenza.
La Direzione Nazionale predispone (entro il 10 novembre di ogni
anno) i programmi di attività, valuta il Bilancio
economico-finanziario preventivo dell'anno seguente da sottoporre al
Consiglio Nazionale, che dovrà esaminarlo entro il 15 dicembre, ed
il Rendiconto economico-finanziario consuntivo (entro il 30 marzo)
da sottoporre al Consiglio Nazionale che dovrà esaminarlo entro il
30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio.
Assume, nomina e licenzia i dipendenti ed i collaboratori
definendone i compiti e determinandone i compensi in base
ai contratti o al regolamento. Decide gli strumenti informativi e i
periodici nominandone il Direttore.
Definisce gli ambiti operativi dell'Associazione nominando i
Responsabili, i relativi progetti e budget; approva la costituzione
di appositi Enti collaterali e Associazioni secondo le finalità di
cui all'art. 4.
Approva i patti associativi e le convenzioni con Federazioni, Enti,
Strutture esistenti ed organizzate sul territorio, disciplinandone
le forme di affiliazione, di adesione e di collaborazione.
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7.
Predispone i Regolamenti dell'Associazione.
Nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione in organismi
esterni.
Su proposta del Presidente dell'Associazione nomina i Vice
Presidenti, il Segretario Amministrativo e il Procuratore Sociale.
Elegge altresì un Ufficio di Presidenza composto di 7 membri, del
quale fanno obbligatoriamente parte il Presidente e i Vice
Presidenti.
Delibera le indennità dei Dirigenti e dei Responsabili dei comparti
operativi.
Accoglie o meno le domande di affiliazione dei Circoli.
Decide il commissariamento delle strutture periferiche per gravi e
documentate inefficienze gestionali e per gravi inosservanze
statutarie e regolamentari, per mancato funzionamento degli organi.
Il commissariamento non può essere superiore a sei mesi salvo
proroga di ulteriori sei mesi da parte della Direzione stessa. Entro
tale termine deve essere convocato il Congresso Straordinario della
struttura commissariata. Anche i Comitati Regionali possono proporre
alla Direzione Nazionale il commissariamento delle strutture
periferiche. Nomina la Commissione Verifica Poteri per il Congresso
nazionale.
La Direzione Nazionale concede l'amnistia e l'indulto prefissando i
limiti del provvedimento.
La Direzione Nazionale è convocata con avviso scritto ai propri
membri almeno 5 giorni prima. La convocazione urgente è effettuata
via telegramma o fax almeno 48 ore prima. Per la validità delle
deliberazioni si richiede la presenza della maggioranza dei membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In
caso di parità delle votazioni palesi prevale il voto di chi
presiede. Nelle votazioni relative alle persone vota a scrutinio
segreto. La parità comporta il rigetto della proposta.
I componenti la Direzione Nazionale non possono rappresentare nei
Congressi gli affiliati né direttamente, né per delega.
Art. 14 - Presidente dell'Associazione
h Il Presidente dell'Associazione ha la firma sociale e la
rappresentanza legale e politica dell'Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio.
Al Presidente dell'Associazione sono conferiti tutti i poteri di
ordinaria amministrazione e, su delega della Direzione Nazionale, di
straordinaria amministrazione, compresa la possibilità di aprire
conti attivi e passivi ed operare con istituti bancari.
Convoca e presiede la Direzione Nazionale.
Predispone il bilancio economico/finanziario preventivo dell'anno
seguente (entro il 10 novembre) per la Direzione Nazionale che lo
valuta e lo sottoporrà al Consiglio Nazionale che dovrà esaminarlo
entro il 15 dicembre. Predispone il rendiconto economico/finanziario
consuntivo (entro il 30 marzo) per la Direzione Nazionale che lo
valuta e lo sottoporrà al Consiglio Nazionale che dovrà esaminarlo
entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio.
Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia, purché risulti
scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di
radiazione la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi
almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
Art. 15 - Collegio Nazionale dei Revisori Contabili
Il Collegio Nazionale dei Revisori Contabili è composto da tre
membri effettivi e due supplenti scelti fra persone in possesso di
specifica professionalità (anche non tesserati) eletti dal Congresso
Nazionale. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel
Registro dei Revisori. Si riunisce almeno ogni tre mesi onde
adempiere le verifiche amministrativo-contabili e i compiti
istituzionali. Le relative delibere sono assunte a maggioranza
assoluta. Interviene alle riunioni degli organi deliberanti.
Predispone per il Consiglio Nazionale una relazione scritta che
accompagna i rendiconti/finanziari preventivo e consuntivo annuali.
Presenta all'Assemblea Congressuale una relazione scritta sulla
conduzione finanziaria nel periodo intercorso fra i due Congressi.
Per le sostituzioni e le decadenze ed i quorum fanno fede le
disposizioni del Codice Civile.
Art. 16 - Collegio Nazionale dei Garanti
I Giudici sia a livello centrale, che territoriale devono essere
terzi ed imparziali e possono essere scelti tra i soggetti non
tesserati, in possesso di oggettiva professionalità.
Il mandato è quadriennale in coincidenza con il ciclo olimpico ed è
rinnovabile per non più di due volte.
Le decisioni devono essere motivate. Tutte le decisioni di primo
grado sono immediatamente esecutive ed impugnabili.
h Il Collegio Nazionale dei Garanti è organo di garanzia statutaria,
regolamentare e di giurisdizione interna.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti
eletti dal Congresso Nazionale. Al Collegio sono demandate, in
seconda istanza, le controversie delle strutture territoriali con
quelle nazionali e i ricorsi presentati sulle decisioni del Collegio
Nazionale dei Probiviri ove l'interessato ricorra entro 30 gg. dalla
data in cui il provvedimento è portato a conoscenza
dell'interessato. Le riunioni del Collegio Nazionale dei Garanti
sono valide in presenza di 3 membri. Delibera a maggioranza dei
presenti.
Le funzioni inquirenti e requirenti dinnanzi a tutti gli organi di
disciplina e garanzia interna sono affidate al Procuratore Sociale
nominato dalla Direzione Nazionale.
Art. 17 - Collegio Nazionale dei Probiviri
h Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale. Il
Congresso Nazionale ne elegge il Presidente. Ad esso sono demandate,
in prima istanza, le questioni disciplinari relative ai dirigenti
regionali e nazionali e le controversie delle strutture territoriali
con quella nazionale.
Il quorum costitutivo è di 3 membri.
Il quorum deliberativo è di 2/3 .
Art. 18 - Decadenze - Riabilitazione - Clausola Compromissoria
Decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale
nei seguenti casi :
- In caso di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente
nazionale si avrà l'esercizio della funzione da parte del Vice
presidente. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza
immediata della Direzione ed il Vice Presidente provvede alla
convocazione del Congresso straordinario. In presenza di più Vice
Presidenti tale ruolo sarà svolto dal Vice Presidente più anziano di
età.
In caso di dimissioni del Presidente si ha la decadenza del
Presidente e della Direzione. Quest'ultima resterà in prorogatio per
l'ordinaria amministrazione, da espletarsi sotto la direzione del
Vice presidente.
In caso di dimissioni contemporanee della metà più uno dei
componenti della Direzione si ha la decadenza immediata della
Direzione e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione
sino alla celebrazione del Congresso straordinario.
Nell'ipotesi di dimissioni non contemporanee si avrà la decadenza
dei soli Consiglieri ed il Presidente rimane in carica e provvede
alla convocazione del congresso straordinario.
- Mancata approvazione da parte del Consiglio Nazionale del conto
consuntivo. In tale fattispecie si ha la decadenza del Presidente e
della Direzione e l'ordinaria amministrazione spetterà al Presidente
ed alla Direzione Nazionale sino alla celebrazione del Congresso
straordinario elettivo di cui sopra. Tutti i Congressi Straordinari
nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo vanno
convocati entro 30 giorni dall'evento e celebrati entro i successivi
60 giorni. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi
sono irrevocabili. La decadenza del Presidente e della Direzione
Nazionale non si estende agli organi di giustizia ed al collegio dei
Revisori dei Conti.
Le norme relative alla decadenza degli organi centrali trovano
applicazione anche per gli organi regionali e provinciali.
In caso di dimissioni in numero tale da non dare luogo a decadenza
dell'intero organo (non superiore alla metà) può essere prevista
l'integrazione con i primi dei non eletti, a condizione che gli
stessi abbiano conseguito la metà più uno dei voti conseguiti
dall'ultimo eletto.
Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'organo,
dovrà essere obbligatoriamente celebrato un Congresso straordinario
per la ricostituzione dell'organo entro 90 giorni dall'evento che ne
ha compromesso la funzionalità.
Riabilitazione
- la riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro
effetto della condanna. È concessa quando siano decorsi tre anni dal
giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia estinta in
altro modo ed il sanzionato abbia dato prova di effettiva costante
buona condotta.
Competente alla riabilitazione è il Collegio Nazionale dei Garanti.
Art. 19 Efficacia dei provvedimenti e controversie
"Gli affiliati ed i tesserati con la sottoscrizione della domanda di
affiliazione e di tesseramento accettano implicitamente lo Statuto
ed i Regolamenti dell'AICS in ogni loro parte e ad ogni effetto.
I provvedimenti adottati dagli organi del Centro hanno piena e
definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sociale e nei
confronti di tutti gli affiliati e tesserati all'Ente.
Gli affiliati ed i tesserati, per la risoluzione di controversie di
qualsiasi natura comunque connesse all'attività espletata
nell'ambito dell'AICS, si impegnano a non adire altre autorità che
non siano quelle del Centro.
La Direzione per particolari e giustificati motivi, può concedere
deroghe a quanto disposto nel comma precedente.
Il diniego alla concessione della deroga deve, in ogni caso, essere
compiutamente motivato.
La Direzione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di
deroga, è comunque tenuto a pronunziarsi sulla stessa, dandone
tempestiva comunicazione all'interessato.
Decorso inutilmente detto termine, la deroga si ritiene concessa.
L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di
provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione".
Art. 20 - Incompatibilità
Sono incompatibili, con qualsiasi incarico elettivo le funzioni di
membro dei Collegi Provinciali, Regionali, Nazionale dei Revisori
Contabili e degli Organi di Giustizia.
- Sono incompatibili con qualsiasi carica nell'ambito dell'AICS e
nell'ambito degli affiliati le funzioni di membro nei Collegi
Provinciali, Regionali, Nazionale dei Revisori Contabili e dei
Probiviri.
- Incarichi direttivi ed incarichi di lavoro subordinato.
La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con
qualsiasi altra carica elettiva centrale.
La carica di Presidente a livello nazionale è incompatibile con
qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi
riconosciuti dal CONI.
Coloro che si trovano nella condizione prevista nel comma
precedente, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche
incompatibili.
Coloro che non esercitano l'opzione di cui sopra nel termine
previsto decadranno automaticamente dall'incarico dirigenziale
assunto posteriormente.
Capo IV
Art. 21 - Esercizio Sociale
L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto
economico/finanziario. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire
l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste. E' fatto divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art. 22 - Patrimonio
Il patrimonio dell'AICS è costituito:
- dai beni mobili e immobili di sua proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie.
Art. 23 - Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell'AICS sono costituite: dalle quote
annuali di affiliazione dei circoli, delle società sportive e dei
centri polivalenti:
- dalle quote annuali di tesseramento individuale;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- da ricavato della gestione di servizi, progetti, attività di vario
genere;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati.
Art. 24 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dal
Congresso Nazionale in sessione straordinaria. Si applicano in
materia le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile. Il Congresso
dovrà essere di 1° grado. Lo stesso quorum sarà necessario per la
nomina del Collegio dei liquidatori.
Il Congresso decide la destinazione dei beni patrimoniali
dell'Associazione per finalità sociali, secondo gli scopi statutari
dell'AICS.
Il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o
Associazioni senza scopo di lucro secondo quanto previsto dal DL
460/97 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine il
Congresso nominerà un Collegio dei Liquidatori.
Art. 25 - Controversie
Gli affiliati ed i tesserati all'AICS riconoscono esplicitamente ed
accettano di rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione di
ogni controversia che non rientri nella specifica competenza degli
Organi disciplinari.
Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri:
questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla
designazione del Presidente.
In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio
Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia
provveduto, è demandata al Procuratore Sociale.
Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato,
giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza
formalità di procedura.
Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve
essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se
sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato
deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa
dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto
sottoscriverlo.
Il lodo deve essere pronunziato entro 60 giorni dalla nomina del
Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel
lodo stesso, deve essere depositato entro 10 giorni dalla
sottoscrizione da parte del Presidente presso la Segreteria
Nazionale che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
Art. 26 - Eleggibilità
Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide le norme
stabilite dal Codice Civile, dalle leggi vigenti ed i principi
emanati dal CONI.
Per ciascuna elezione prevista dal presente Statuto vigono i
seguenti requisiti di eleggibilità:
- cittadinanza italiana e maggiore età;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati
non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che
comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo
superiore ad un anno;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione,
squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali,
dalle Discipline sportive associate e degli enti di promozione
sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali
riconosciuti.
- Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie
giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline Sportive
associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso e
contro l'AICS.
- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a
seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterano le naturali
prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- Tutti i soci in possesso dei requisiti possono essere eletti per
il quadriennio alle cariche sociali ai vari livelli e devono essere
in regola con il tesseramento alla data di presentazione della
candidatura.
Art. 27 - Camera di conciliazione ed arbitrato per lo Sport
Le controversie che contrappongono l'AICS, a soggetti affiliati e/o
tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla
Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso
il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi
interni alla Associazione o comunque si tratti di decisioni non
soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con
esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che
hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e
di quelle in materia di doping.
Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un
tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia
può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera
di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e
Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e
Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati
o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali
nell'ambito dell'AICS.
Art. 28 - Modifiche Statutarie
Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in
prima e seconda convocazione la presenza di almeno il 50% dei voti.
Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti.
Le modifiche statutarie dovranno essere sottoposte all'approvazione,
ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.
Il presente Statuto è sottoposto all'approvazione, ai fini sportivi,
della Giunta Nazionale del CONI.
Art. 29 - Norme Transitorie
a) L'Assemblea dei delegati riunita in Congresso nei giorni 1, 2, 3
dicembre 2006, delega il Consiglio Nazionale, per il biennio
2007-2008 e comunque sino alla celebrazione del Congresso
successivo, ad apportare modifiche statutarie indispensabili per
sopravvenute Leggi dello Stato o per sopravvenute normative Coni,
ovvero - con il quorum stabilito dall'art. 28 - quelle originate da
particolari esigenze dell'Associazione, secondo le modalità
dell'art. 28 stesso.
b) L'Assemblea dei delegati riunita in Congresso nei giorni 1, 2, 3
dicembre 2006, delega il Consiglio Nazionale, per il biennio
2007-2008 e comunque sino alla celebrazione del Congresso
successivo, ad integrare gli organi la cui composizione variasse in
tale periodo, scegliendoli tra i supplenti di ciascun organo.
c) Ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera m) dello Statuto del CONI,
le modifiche apportate al presente Statuto , approvato ai fini
sportivi dalla giunta Nazionale CONI in data 29 aprile 2005, entrano
in vigore dopo l'approvazione delle stesse da parte della Giunta
Nazionale CONI.
Roma, 3 dicembre 2006





